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Che cos’è il GPSR
GPSR sta per General Product Safety Regulation: è il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, che ha sostituito la precedente direttiva del 2001 e si applica dal 13 dicembre 2024.
Riguarda i prodotti di consumo non alimentari immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione, nuovi, usati, riparati o ricondizionati. Per le categorie che hanno già una normativa europea specifica, come giocattoli o apparecchiature elettriche, il GPSR si applica agli aspetti che quella normativa non copre.
Rispetto alla vecchia direttiva la novità più rilevante è l’attenzione al commercio elettronico: il regolamento tratta esplicitamente le vendite a distanza e i marketplace.
Le informazioni obbligatorie nelle offerte online
L’articolo 19 stabilisce che l’offerta di un prodotto venduto online, o con altri mezzi di vendita a distanza, deve riportare in modo chiaro e visibile almeno quattro gruppi di informazioni.
| Che cosa | Dettaglio |
|---|---|
| Fabbricante | Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo postale e indirizzo elettronico |
| Persona responsabile nell’UE | Nome, indirizzo postale ed elettronico, quando il fabbricante non è stabilito nell’Unione |
| Identificazione del prodotto | Un’immagine, il tipo e ogni altro identificativo del prodotto |
| Avvertenze e sicurezza | Le avvertenze e le informazioni di sicurezza previste per il prodotto, in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori del paese di vendita |
Due precisazioni utili:
- per indirizzo elettronico si intende un recapito digitale, come un indirizzo email o un sito con modulo di contatto, attraverso cui il fabbricante sia raggiungibile;
- le informazioni devono stare nell’offerta, cioè nella scheda che il cliente vede prima di acquistare, non solo sull’imballaggio.
Chi deve fare cosa
- Il fabbricante deve garantire che il prodotto sia sicuro, redigere la documentazione tecnica e riportare i propri dati e le avvertenze sul prodotto o sull’imballaggio.
- L’importatore verifica che il fabbricante abbia adempiuto e aggiunge i propri dati.
- Il distributore o rivenditore deve verificare che il prodotto riporti le informazioni richieste e, se vende online, mostrarle nell’offerta.
- La persona responsabile nell’UE è l’operatore stabilito nell’Unione che risponde di determinati compiti di conformità: senza di essa un prodotto coperto dal regolamento non può essere immesso sul mercato.
- I marketplace devono predisporre l’interfaccia in modo che i venditori possano inserire queste informazioni, e hanno obblighi propri di cooperazione con le autorità.
Per chi rivende, il punto critico è evidente: i dati vanno chiesti ai fornitori, uno per uno, e tenuti aggiornati.
Attenzione: questo articolo riassume gli obblighi informativi a scopo divulgativo e non sostituisce una consulenza legale. Per valutare il tuo caso, in particolare su esclusioni e normative di settore, rivolgiti a un consulente.
Perché è un problema di dati
Con cinquanta prodotti di un solo marchio basta aggiungere un paragrafo alle schede. Con cinquemila prodotti di ottanta fornitori, venduti in sei paesi, emergono domande diverse:
- dove sono registrati i dati di ogni fabbricante, e chi li aggiorna quando cambiano?
- quale responsabile nell’UE corrisponde a ciascun marchio extraeuropeo?
- le avvertenze sono tradotte in tutte le lingue dei paesi in cui vendi?
- ogni canale mostra davvero queste informazioni, nel campo giusto?
Scrivere tutto questo a mano nella descrizione di ogni prodotto significa doverlo correggere migliaia di volte al primo cambio di indirizzo.
Come strutturare i dati
La soluzione è separare i dati per livello, e inserire ciascuno una volta sola.
| Dato | Livello a cui va gestito | Note |
|---|---|---|
| Nome e marchio del fabbricante | Marca o fornitore | Collegato a tutti i suoi prodotti |
| Indirizzo postale ed elettronico | Marca o fornitore | Un solo punto da aggiornare |
| Persona responsabile nell’UE | Marca o fornitore | Solo per fabbricanti extra-UE |
| Tipo, modello, identificativi | Prodotto | SKU, GTIN, codice del produttore |
| Immagine | Prodotto o variante | Deve consentire di riconoscere il prodotto |
| Avvertenze e informazioni di sicurezza | Famiglia o prodotto | Testi da tradurre per ogni paese |
| Documenti: istruzioni, schede di sicurezza | Prodotto | Collegati alla scheda |
Il vantaggio è che un cambio di sede del fabbricante si corregge in un punto e arriva a tutte le schede e a tutti i canali.
Per le avvertenze conviene usare testi standard riutilizzabili: la stessa frase vale spesso per un’intera famiglia di prodotti, e va tradotta una volta sola per lingua.
Portare i dati su ogni canale
Avere i dati non basta: vanno pubblicati dove il cliente li vede.
- Sul tuo e-commerce, in una sezione dedicata della scheda, per esempio “Sicurezza e conformità”.
- Sui marketplace, nei campi specifici che ciascuno ha introdotto: le inserzioni senza questi dati vengono sospese. Per il metodo generale c’è l’articolo su come caricare il catalogo sui marketplace senza errori.
- Nei cataloghi e nei portali B2B, se i prodotti possono arrivare a consumatori.
Una regola pratica: considera queste informazioni obbligatorie per la pubblicazione. Un prodotto senza dati del fabbricante non dovrebbe poter andare online, esattamente come uno senza prezzo.
La checklist per chi vende online
- Hai l’elenco dei fabbricanti di tutti i prodotti, con indirizzo postale ed elettronico.
- Per ogni fabbricante extra-UE conosci la persona responsabile nell’Unione.
- Ogni scheda mostra tipo, identificativi e almeno un’immagine del prodotto.
- Le avvertenze esistono, sono collegate ai prodotti giusti e sono tradotte.
- Le informazioni sono visibili nell’offerta su ogni canale.
- Esiste una regola che blocca la pubblicazione dei prodotti incompleti.
- Sai chi aggiorna questi dati e con quale frequenza li chiedi ai fornitori.
Come aiuta un PIM
Gestire questi dati per livello, tradurli e pubblicarli su più canali è il lavoro per cui esiste un software PIM: un’informazione inserita una volta viene ereditata da tutti i prodotti collegati e distribuita a ogni canale nel formato richiesto.
In Sindesi i testi ricorrenti, come le avvertenze, si gestiscono con il frasario multilingua, e le regole di completezza per canale segnalano i prodotti a cui manca un dato obbligatorio prima che vengano pubblicati.
Gli stessi dati, peraltro, saranno la base di un obbligo più ampio in arrivo: il passaporto digitale dei prodotti, di cui parliamo nella guida al Digital Product Passport. Se vuoi vedere come organizzare fabbricanti, avvertenze e traduzioni sul tuo catalogo, chiedi una demo.
Domande frequenti
Il GPSR vale anche per le vendite B2B?
Il regolamento riguarda i prodotti destinati ai consumatori o che i consumatori possono ragionevolmente usare, anche se non pensati per loro. Un prodotto venduto solo ad aziende e non accessibile ai consumatori ne resta fuori; molti articoli venduti a professionisti finiscono però anche in mano a privati, e in quel caso rientrano.
Devo indicare il fabbricante anche se rivendo prodotti di altri?
Sì. L’obbligo riguarda l’offerta: chi vende online deve mostrare i dati del fabbricante e, se questo ha sede fuori dall’Unione, quelli della persona responsabile nell’UE. Sono dati che il rivenditore deve ottenere dal fornitore e pubblicare nella scheda.
Il GPSR si applica ai prodotti usati?
Sì, si applica anche ai prodotti usati, riparati o ricondizionati immessi sul mercato. Restano esclusi i prodotti venduti dichiaratamente come da riparare o ricondizionare prima dell’uso e i pezzi d’antiquariato.
Cosa succede se le informazioni mancano?
Le autorità di vigilanza possono chiedere di correggere l’offerta o di ritirare il prodotto, e gli Stati membri stabiliscono le sanzioni. Nella pratica il primo effetto arriva dai marketplace, che sospendono le inserzioni prive dei dati richiesti.
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